
Una testimonianza può apparire precisa, dettagliata e sicura. Ma precisione, sicurezza e attendibilità sono davvero la stessa cosa?
È una delle domande più interessanti che la psicologia può portare all’interno del sistema giudiziario.
La psicologia della testimonianza studia i processi psicologici coinvolti nella percezione, nella codifica, nella conservazione e nel recupero delle informazioni relative a un evento. La ricerca ha mostrato che la memoria non funziona come una registrazione oggettiva e immutabile di ciò che accade: il ricordo è un processo ricostruttivo, influenzato da molteplici fattori (Bartlett, 1932; Loftus, 2005).
Questo non significa che una testimonianza sia necessariamente inattendibile. Significa, piuttosto, che la sua valutazione richiede cautela e che non è possibile determinarne il valore sulla base di un singolo indicatore psicologico.
Quando assistiamo a un evento, non ne conserviamo una copia identica che successivamente possiamo semplicemente “riprodurre”.
La memoria comprende processi differenti, dalla codifica iniziale dell’informazione al suo successivo recupero. Tra questi passaggi possono intervenire numerosi fattori capaci di influenzare ciò che viene ricordato e il modo in cui viene successivamente riferito (Schacter, 1999; Loftus, 2005).
Uno degli aspetti maggiormente studiati riguarda l’influenza delle informazioni ricevute dopo l’evento.
Nel celebre esperimento di Loftus e Palmer (1974), la formulazione della domanda successiva alla visione di un incidente automobilistico influenzava la stima della velocità dei veicoli e, in determinate condizioni, anche il successivo ricordo relativo alla presenza di vetri rotti, che nel film non erano presenti.
Questi risultati hanno contribuito allo sviluppo di una vasta letteratura sull’influenza delle informazioni post-evento e sulla malleabilità della memoria (Loftus & Palmer, 1974; Loftus, 2005).
No.
È importante distinguere tra incoerenza, dimenticanza, modificazione del ricordo e intenzionale falsificazione.
Una persona può non ricordare alcuni dettagli, collocare erroneamente un particolare nel tempo oppure modificare alcuni elementi del proprio racconto senza che questo costituisca, di per sé, la prova di una menzogna.
La ricerca sulla testimonianza oculare ha evidenziato che numerosi fattori possono incidere sull’accuratezza del ricordo, tra cui le condizioni di osservazione, il tempo trascorso, le modalità dell’intervista e le procedure utilizzate successivamente per ottenere l’informazione (Wells & Olson, 2003; Wells, Memon, & Penrod, 2006).
Allo stesso modo, la sicurezza soggettiva con cui viene riferito un ricordo non coincide automaticamente con la sua accuratezza. La relazione tra fiducia del testimone e accuratezza è complessa e dipende, tra le altre cose, dalle condizioni nelle quali il ricordo e l’identificazione sono stati raccolti (Wells & Olson, 2003; Wells et al., 2006).
Anche in questo caso è necessario evitare conclusioni automatiche.
Un racconto ricco di particolari può apparire particolarmente convincente, ma il livello di dettaglio non costituisce da solo una misura scientifica della verità di un’affermazione.
La domanda non dovrebbe quindi essere semplicemente:
“La persona sembra credibile?”
Dovrebbe essere piuttosto:
“Quali processi psicologici possono aver influenzato la formazione, la conservazione e il recupero di questo ricordo?”
Questo cambiamento di prospettiva è centrale nella psicologia della testimonianza.
La psicologia non dovrebbe essere utilizzata per trasformare lo psicologo in un “rilevatore di verità”. Il suo contributo consiste nell’applicare conoscenze scientifiche a specifici quesiti psicologicamente rilevanti.
Anche il modo in cui una persona viene interrogata può essere rilevante.
Domande suggestive, informazioni fuorvianti e modalità di intervista non adeguate possono influenzare il ricordo o la sua successiva rievocazione (Loftus & Palmer, 1974; Loftus, 2005).
La letteratura sulla testimonianza ha inoltre mostrato l’importanza delle procedure utilizzate per raccogliere e conservare l’informazione, distinguendo tra fattori che dipendono dall’evento e dal testimone e fattori che dipendono invece dalle modalità attraverso cui il sistema giudiziario acquisisce la testimonianza (Wells et al., 2006).
Questo significa che, quando si valuta una testimonianza, non è sufficiente concentrarsi esclusivamente sulla persona che riferisce il fatto. È necessario considerare anche come quella informazione è stata raccolta.
Anche lo stato emotivo associato all’evento può rappresentare una variabile rilevante.
Questo non significa che un evento traumatico produca necessariamente un ricordo falso o inattendibile. Significa che stress, attenzione, caratteristiche dell’evento e condizioni di codifica possono interagire in modi complessi con la memoria.
La ricerca sperimentale ha evidenziato, ad esempio, il cosiddetto weapon focus effect, ossia la tendenza, in determinate condizioni, alla presenza di un’arma durante un evento criminale ad associarsi a una riduzione dell’accuratezza nell’identificazione di altri elementi, come il volto dell’autore (Steblay, 1992).
Si tratta di un esempio importante perché mostra quanto possa essere rischioso applicare intuizioni intuitive alla testimonianza: ciò che appare maggiormente saliente per il testimone non coincide necessariamente con ciò che viene successivamente ricordato con maggiore accuratezza.
È proprio qui che la psicologia della testimonianza incontra concretamente la psicologia giuridica e forense.
Quando una questione psicologica assume rilevanza all’interno di un procedimento, lo psicologo può applicare conoscenze scientifiche e metodologiche al quesito posto, mantenendo distinti il piano psicologico e quello propriamente giudiziario.
Le Specialty Guidelines for Forensic Psychology dell’American Psychological Association definiscono la psicologia forense come l’applicazione delle conoscenze scientifiche, tecniche o specialistiche della psicologia alle questioni giuridiche e sottolineano, tra gli altri aspetti, l’importanza di accuratezza, imparzialità, correttezza e indipendenza nell’attività professionale (American Psychological Association, 2013).
È in questo spazio che può collocarsi anche il lavoro del Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Il CTP non è il professionista chiamato a “dimostrare che la propria parte ha ragione”.
Il suo compito è tecnico.
Nell’ambito dell’incarico ricevuto, può esaminare la documentazione disponibile, analizzare criticamente le metodologie utilizzate, partecipare alle attività peritali quando previsto, formulare osservazioni tecniche e fornire al legale e alla parte una lettura fondata sulle competenze proprie della disciplina.
Nel campo della psicologia giuridica, questo può significare portare all’interno del procedimento conoscenze relative, ad esempio, alla memoria, ai processi cognitivi, alle dinamiche relazionali e agli strumenti di valutazione psicologica, sempre in rapporto allo specifico quesito e ai dati disponibili.
La funzione del CTP non consiste quindi nel costruire una versione psicologica dei fatti favorevole alla parte, ma nel contribuire alla loro lettura attraverso una competenza specialistica.
Questo principio è coerente con le linee guida della psicologia forense, che richiamano espressamente la necessità di resistere alle pressioni partitiche e di considerare dati, opinioni e ipotesi alternative in modo imparziale (American Psychological Association, 2013).
CTP e CTU non sono sinonimi.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio opera nell’ambito dell’incarico conferito dall’autorità giudiziaria.
Il Consulente Tecnico di Parte, invece, è scelto dalla parte e svolge una funzione tecnica nell’ambito del procedimento.
La distinzione è importante anche dal punto di vista metodologico.
Il CTP può infatti svolgere una funzione di osservazione e confronto tecnico, contribuendo a evidenziare eventuali criticità nella metodologia, nella lettura dei dati o nelle conclusioni formulate nell’ambito della consulenza.
Il rigore professionale rimane comunque essenziale: le conclusioni devono essere proporzionate ai dati disponibili e devono essere esplicitati i limiti delle informazioni e delle metodologie utilizzate (American Psychological Association, 2013).
Questa è probabilmente una delle domande più frequenti.
La risposta richiede una precisazione importante:
lo psicologo non dispone di uno strumento che consenta, attraverso un singolo colloquio, un test o un indicatore comportamentale, di stabilire automaticamente se una persona stia dicendo la verità.
La psicologia della testimonianza può invece contribuire alla comprensione dei processi psicologici coinvolti nella formazione, nel mantenimento e nel recupero di un ricordo, nonché dei fattori che possono averne influenzato l’accuratezza.
La ricerca mostra infatti che gli errori della testimonianza possono derivare dall’interazione di variabili relative al testimone, all’evento e alle procedure utilizzate per acquisire l’informazione (Wells & Olson, 2003; Wells et al., 2006).
Questo significa analizzare il problema attraverso il quesito, le informazioni disponibili, la metodologia utilizzata e la letteratura scientifica pertinente.
Significa anche saper dire:
“Questo dato non consente di concludere oltre.”
In ambito forense, riconoscere i limiti di una valutazione non rappresenta una debolezza professionale. È parte integrante del rigore scientifico.
La psicologia e il diritto rispondono a domande differenti.
Il diritto deve assumere decisioni secondo le regole del procedimento.
La psicologia studia invece i processi psicologici e comportamentali attraverso strumenti e conoscenze scientifiche.
Quando queste due dimensioni si incontrano, il rischio è confonderne i rispettivi ruoli.
Lo psicologo non sostituisce il giudice.
Il CTP non decide l’esito del procedimento.
La consulenza psicologica non trasforma un’ipotesi in un fatto.
Il valore della psicologia giuridica sta proprio nella possibilità di fornire al procedimento una lettura specialistica dei fenomeni psicologici che vi assumono rilevanza (American Psychological Association, 2013).
La domanda, posta in questi termini, rischia di essere troppo semplice.
Una valutazione psicologica seria deve interrogarsi sui processi attraverso i quali l’informazione è stata acquisita, conservata e recuperata, sulle possibili fonti di influenza e sulla qualità delle metodologie utilizzate per raccoglierla e valutarla.
Questo non significa relativizzare ogni testimonianza.
Significa evitare che la sicurezza di chi racconta, la presenza di dettagli, l’emotività, l’assenza di emozione o una singola eventuale incongruenza vengano trasformate automaticamente in prove di verità o di falsità.
La ricerca sulla memoria testimoniale mostra quanto sia complesso il rapporto tra esperienza, memoria e successiva rievocazione (Wells & Olson, 2003; Loftus, 2005).
Proprio per questo, l’apporto della psicologia deve essere fondato sulla conoscenza scientifica e non su intuizioni o stereotipi sul comportamento di chi racconta un evento.
Nel lavoro psicologico in ambito giudiziario, la domanda più importante non dovrebbe essere soltanto:
“Che cosa emerge?”
Ma anche:
“Come siamo arrivati a questa conclusione?”
Quali informazioni sono state considerate?
Quali sono state escluse?
Quale metodologia è stata utilizzata?
Il quesito era realmente pertinente rispetto alla valutazione?
Sono state considerate ipotesi alternative?
Quali sono i limiti delle conclusioni?
Sono domande che riguardano tanto il lavoro del consulente quanto la qualità complessiva dell’intervento psicologico nel procedimento.
Perché portare la psicologia in tribunale non significa portare un’opinione personale.
Significa portare metodo, conoscenze scientifiche e competenze professionali, mantenendo sempre chiaro il confine tra ciò che la psicologia può valutare e ciò che spetta al diritto decidere.
Quando la psicologia entra in un procedimento giudiziario, la competenza non può essere sostituita dall’intuizione.
Comprendere una testimonianza, una dinamica relazionale o il comportamento di una persona richiede conoscenze psicologiche, metodo, capacità di analisi critica e attenzione ai limiti di ciò che i dati consentono realmente di affermare.
È questo, a mio avviso, uno degli aspetti più delicati della psicologia giuridica e forense: mantenere insieme la complessità della persona e il rigore richiesto dal contesto giudiziario.
Nel mio lavoro come psicologa clinica, criminologa e Consulente Tecnico di Parte (CTP), considero fondamentale questo equilibrio. La valutazione psicologica in ambito forense non può essere costruita sulla ricerca di conferme, né sulla semplice applicazione di etichette diagnostiche: richiede l’analisi del quesito, delle informazioni disponibili, delle metodologie utilizzate e della letteratura scientifica di riferimento.
Il CTP, in questa prospettiva, non è soltanto una figura che “affianca una parte”. È un professionista che porta nel procedimento una competenza specialistica e che deve saper osservare, argomentare, confrontare ipotesi e, quando necessario, evidenziare anche ciò che non può essere concluso sulla base dei dati disponibili.
È proprio qui che, per me, si incontrano psicologia clinica, criminologia e psicologia giuridica: nella capacità di leggere la persona senza semplificarla e, allo stesso tempo, di trasformare le conoscenze psicologiche in un contributo professionale rigoroso, comprensibile e metodologicamente fondato.
Perché, quando la psicologia entra in tribunale, la professionalità non si misura da quanto si è capaci di dare una risposta, ma anche dalla capacità di riconoscere quali risposte i dati permettono realmente di dare.